NORMATIVA

 


Il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 recepisce la direttiva europea sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo le finalità di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo della microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane (art. 1).
A decorrere dal 2004 e fino al 2006 la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è incrementata dello 0,35% annuo; i successivi incrementi - sino al 2012 - sono stabiliti dal Ministro delle attività produttive (art. 4).
Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW potranno essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica a condizioni tecnico-economiche che saranno disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (art. 6).
Viene introdotta la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, purché la produzione annua non sia inferiore a 100 MWh (art. 11); il soggetto designato al rilascio è il Gestore della rete.
L'art. 12 stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; la costruzione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture connesse sono soggette ad un'unica autorizzazione regionale, a tal fine la regione competente convoca la Conferenza dei servizi. L'autorizzazione - rilasciata a seguito di un procedimento unico di durata non superiore a 180 giorni - costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto.
L'autorizzazione deve contenere peraltro l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto.
L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico saranno approvate in Conferenza unificata dei Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e dei beni culturali; esse definiranno le modalità di corretto inserimento degli impianti con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
L'energia prodotta da impianti eolici è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l'impianto è collegato (art. 13).
La connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche dovrà avvenire in accordo alle specifiche direttive emanate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
 

La legge n° 244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008-art. 2 comma 145) ha introdotto un innovativo sistema che riconosce per la durata di 15 anni una tariffa onnicomprensiva di 30€cent/kWh per la produzione di energia da fonte eolica fino a 20 kW di potenza installata.

 

Fonte: http://www.ambientediritto.it/

 


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