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NORMATIVA

Il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
recepisce la direttiva europea sulla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo le finalità di
promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo
della microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili, in
particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane
(art. 1).
A decorrere dal 2004 e fino al 2006 la quota minima di
elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili è incrementata dello 0,35% annuo; i successivi
incrementi - sino al 2012 - sono stabiliti dal Ministro delle
attività produttive (art. 4).
Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW
potranno essere connessi alla rete con modalità di scambio sul
posto dell'energia elettrica a condizioni tecnico-economiche
che saranno disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (art. 6).
Viene introdotta la garanzia di origine dell'elettricità
prodotta da fonti rinnovabili, purché la produzione annua non
sia inferiore a 100 MWh (art. 11); il soggetto designato al
rilascio è il Gestore della rete.
L'art. 12 stabilisce che le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità
ed indifferibili ed urgenti; la costruzione degli impianti,
delle opere e delle infrastrutture connesse sono soggette ad
un'unica autorizzazione regionale, a tal fine la regione
competente convoca la Conferenza dei servizi. L'autorizzazione
- rilasciata a seguito di un procedimento unico di durata non
superiore a 180 giorni - costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto.
L'autorizzazione deve contenere peraltro l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del
soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto.
L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province.
Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici.
Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico
saranno approvate in Conferenza unificata dei Ministri delle
attività produttive, dell'ambiente e dei beni culturali; esse
definiranno le modalità di corretto inserimento degli impianti
con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti.
L'energia prodotta da impianti eolici è ritirata, su richiesta
del produttore, dal gestore della rete alla quale l'impianto è
collegato (art. 13).
La connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
alle reti elettriche dovrà avvenire in accordo alle specifiche
direttive emanate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
decreto, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La legge n°
244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008-art. 2 comma 145) ha
introdotto un innovativo sistema che riconosce per la durata
di 15 anni una tariffa onnicomprensiva di 30€cent/kWh per la
produzione di energia da fonte eolica fino a 20 kW di
potenza installata.
Fonte:
http://www.ambientediritto.it/
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