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NORMATIVA

Legge 9
gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attivazione del nuovo piano
energetico nazionale. Aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi, geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali)
L'art. 22 della legge stabilisce che la produzione di energia
da fonte rinnovabile non sia più sottoposta a riserva di
esclusiva a favore dell'ENEL (all'epoca di emissione della
legge, ente pubblico).
Le modalità di immissione dell'energia prodotta da fonte
rinnovabile vengono così identificate:
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vettoriamento
scambio
cessione totale
cessione di eccedenze
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Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Attuazione
del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia)
La legge stabilisce contributi a fondo perduto erogati dalle
Regioni per la redazione di studi di fattibilità in materia di
energie rinnovabili e per l'insediamento di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (30% per il settore
industriale, 55% per il settore agricolo, 65% per le
cooperative agricole). La stessa legge consente
l'espropriazione per causa di pubblica utilità dei suoli sui
quali insediare impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.)
del 29 aprile 1992 n. 6
La delibera stabilisce prezzi incentivanti per la cessione
all'ENEL dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
le voci concorrenti alla definizione del prezzo sono:
Voce 1: costi evitati (di esercizio, di manutenzione e spese
generali, di combustibile), riconosciuti per l'intera vita
dell'impianto;
Voce 2: sovraccosti correlati ai maggiori oneri a carico del
produttore in relazione alla specifica tipologia degli
impianti, riconosciuti solo per i primi otto anni.
Alla data di emissione della delibera tali voci erano pari,
rispettivamente, a 72 e 78 Lit./kWh, ed attraverso gli
incrementi inflattivi annui erano giunti a dicembre 1998
rispettivamente a 102,8 e 99,6 Lit./kWh. Dall'1 gennaio 2000
sono operativi gli aggiornamenti stabiliti dalla deliberazione
n. 81/99 dell'Autorità per l'energia.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica)
Tale decreto ha reso libere (art. 1) le attività di
produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica, riservando al gestore, concessionario dello
Stato, le attività di trasmissione e dispacciamento. Per le
piccole reti isolate viene stabilita (art. 7) una priorità a
favore dell'utilizzo delle fonti rinnovabili.
L'art. 11 (energia elettrica da fonti rinnovabili) stabilisce
che al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, a
decorrere dal 2001 gli importatori e i soggetti responsabili
degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono
energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di
immettere nel sistema elettrica nazionale, nell'anno
successivo, una quota prodotta da impianti da fonti
rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente
alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di
entrata in vigore del decreto. Tale obbligo si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto
della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle
esportazioni, eccedenti i 100 GWh e la quota obbligatoria
da fonti rinnovabili è inizialmente stabilita nel due per
cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
I soggetti obbligati potranno adempiere anche acquistando,
in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti
da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione.
L'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti
rinnovabili viene immessa nella rete di trasmissione nazionale
a condizioni di precedenza rispetto alle altre fonti.
Lo stesso articolo inoltre stabilisce che le Regioni
provvedano alla incentivazione delle fonti rinnovabili,
confermando quindi la scelta strategica di fondo di promozione
dello sviluppo e della diffusione dell'utilizzo di queste
fonti.
I clienti finali - il cui consumo, misurabile in un unico
punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno
precedente, superiore a 100.000 kWh - hanno diritto alla
qualifica di cliente idoneo e pertanto a stipulare contratti
di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero.
Decreto Ministero dell'Industria 11 novembre 1999
Con il decreto in parola vengono stabilite le modalità per la
emissione dei "certificati verdi", intesi come diritti
associati, per i primi otto anni di esercizio successivi al
periodo di collaudo ed avviamento, alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili: la contrattazione dei
certificati verdi avverrà, a partire dal 1° gennaio 2001, in
una sede apposita (borsa dell'energia) presso la quale i
soggetti obbligati potranno acquistare certificati verdi a
copertura della percentuale obbligata (inizialmente il 2%)
stabilita per i produttori da fonte tradizionale.
Il GRTN assegna infatti ai produttori qualificati un numero di
certificati verdi in base all''energia annua prodotta (ciascun
certificati verde ha valore pari a 100 MWh di energia).
I certificati verdi sono oggetto di libero mercato ed in
relazione all'art. 6 del D.M. 11/11/99 il Gestore del Mercato
Elettrico organizzerà (data prevista: 01/01/03) una sede per
la contrattazione dei certificati verdi. L'emissione dei
certificati verdi può avvenire sia "a consuntivo" che "a
preventivo" in base alla producibilità attesa dell'impianto,
con compensazione a consuntivo (sulla produzione dei due anni
successivi).
Direttiva Europea 2001/77/CE del 27 settembre 2001
Direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità.
La Comunità ha riconosciuto la necessità di promuovere in via
prioritaria le fonti energetiche rinnovabili poiché queste
contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo
sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale,
avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire
alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di
conseguire gli obiettivi di Kyoto.
Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni,
gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che
stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi
indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del
consumo di elettricità. Il conseguimento di tali obiettivi, in
linea con l'obiettivo indicativo globale del 12% dei consumi
con una quota del 22,1% della produzione da fonti rinnovabili
a livello comunitario, dovrà poi essere monitorato attraverso
una costante attività di rilevazione e valutazione da parte
degli Stati membri.
Peraltro la stessa direttiva prevede che entro il 2003 gli
Stati membri definiscano criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori per garantire l'origine dell'elettricità
prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili.
Gli stessi Stati membri inoltre dovranno adottare le misure
necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di
trasmissione e di distribuzione garantiscano la trasmissione e
la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili.
Il valore di riferimento per la fissazione degli obiettivi
indicativi nazionali dell'Italia relativi al contributo
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al
consumo lordo di elettricità entro il 2010 è stabilito in
allegato alla Direttiva stessa:
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Elettricità FER TWh 1997 |
% Elettricità FER 1997 |
% Elettricità FER 2010 |
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ITALIA |
46,46 |
16,00 |
25,00 |
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 -
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione -
ha stabilito che la produzione, il trasporto e la
distribuzione nazionale dell'energia sia materia di potestà
legislativa delle Regioni, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
La comunicazione emessa dal GRTN in data 26/11/01
riporta in sintesi il ruolo e le iniziative del Gestore della
Rete nel mercato dei Certificati Verdi.
Secondo tale comunicazione il totale dell'energia soggetta
alle disposizioni del D.Lgs. 79/99, e di conseguenza la quota
da ricoprire con certificati verdi, ammonta in TWh a:
| |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Totale Energia |
243,1 |
255,7 |
264,8 |
273,9 |
283,2 |
|
Domanda Certificati Verdi |
|
4,9 |
5,1 |
5,3 |
5,5 |
L'offerta di
certificati verdi emessi a favore di produttori privati e
disponibili per coprire prioritariamente tale domanda è
stimata dal GRTN in relazione agli impianti qualificati da
fonti rinnovabili, nei seguenti valori:
| |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Offerta Certificati Verdi |
|
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,5 |
|
Domanda Certificati Verdi |
|
4,9 |
5,1 |
5,3 |
5,5 |
La
Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità.
Il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
recepisce la direttiva europea sulla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo le finalità di
promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo
della microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili, in
particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane
(art. 1).
A decorrere dal 2004 e fino al 2006 la quota minima di
elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili è incrementata dello 0,35% annuo; i successivi
incrementi - sino al 2012 - sono stabiliti dal Ministro delle
attività produttive (art. 4).
Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW
potranno essere connessi alla rete con modalità di scambio sul
posto dell'energia elettrica a condizioni tecnico-economiche
che saranno disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (art. 6).
Viene introdotta la garanzia di origine dell'elettricità
prodotta da fonti rinnovabili, purché la produzione annua non
sia inferiore a 100 MWh (art. 11); il soggetto designato al
rilascio è il Gestore della rete.
L'art. 12 stabilisce che le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità
ed indifferibili ed urgenti; la costruzione degli impianti,
delle opere e delle infrastrutture connesse sono soggette ad
un'unica autorizzazione regionale, a tal fine la regione
competente convoca la Conferenza dei servizi. L'autorizzazione
- rilasciata a seguito di un procedimento unico di durata non
superiore a 180 giorni - costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto.
L'autorizzazione deve contenere peraltro l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del
soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto.
L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province.
Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici.
Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico
saranno approvate in Conferenza unificata dei Ministri delle
attività produttive, dell'ambiente e dei beni culturali; esse
definiranno le modalità di corretto inserimento degli impianti
con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti.
L'energia prodotta da impianti eolici è ritirata, su richiesta
del produttore, dal gestore della rete alla quale l'impianto è
collegato (art. 13).
La connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
alle reti elettriche dovrà avvenire in accordo alle specifiche
direttive emanate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
decreto, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La legge 23 agosto 2004 n: 239 di riordino del settore
energetico definisce la microgenerazione come
produzione di energia con capacità non superiore a 1 MW
da assoggettare, per l'installazione, a norme autorizzative
semplificate. Inoltre il valore dei certificati verdi emessi
ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 viene stabilito in
0,05 GWh o multipli.
La Delibera dell'Autorità per l'Energia n° 34/05
stabilisce (art. 5) un prezzo minimo di cessione
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili pari a
(aggiornamento 2007) 0,0964 Euro/kWh (fino a
500.000 kWh/annui), mentre il prezzo di cessione del CV
è fissato dal GRTN in 0,125 Euro/kWh.
La Delibera dell'Autorità per l'Energia n° 28/06
stabilisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non
superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 387/2003.
Il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006
(Testo Unico Ambiente) ha esteso il periodo di validità dei
certificati verdi a 12 anni (art. 267).
Per quanto riguarda le Linee guida per la corretta
installazione degli impianti, la giurisdizione
è assegnata alle singole regioni
La legge n°
244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008-art. 2 comma 145) ha
introdotto un innovativo sistema che riconosce per la durata
di 15 anni una tariffa onnicomprensiva di 30€cent/kWh per la
produzione di energia da fonte eolica fino a 20 kW di
potenza installata.
Fonte:
http://www.ambientediritto.it/
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